Definizione dello Stato per il diritto e per Weber

Individuare una definizione dello Stato è da sempre un’impresa ardua. Nel corso della Storia, infatti, numerose entità anche diverse tra loro si sono attribuite questo nome. Si va dalle città-Stato dell’antica Grecia ai moderni Stati-nazione. Che cosa le accomuna?

Vediamo sia la risposta fornitaci dal diritto sia quella della sociologia.

La definizione dello Stato secondo il diritto pubblico

Secondo il diritto pubblico, la definizione dello Stato è “ordinamento giuridico generale”. Per capire cosa significhi, dobbiamo pensare che ogni comunità umana ha bisogno di norme. Queste possono essere di vario tipo: se alla loro infrazione corrisponde una sanzione coercitiva (da una semplice multa alla vera e propria costrizione fisica) prendono il nome di “diritto”. Un ordinamento giuridico è, per l’appunto, un sistema di regole di diritto accompagnato da un apparato organizzativo che ne assicuri la produzione, l’applicazione e l’osservanza. Gli studenti di filosofia politica riconosceranno subito la teoria della separazione dei poteri di Montesquieu. In uno Stato moderno, infatti, la prima funzione è svolta dal potere legislativo, la seconda da quello esecutivo e la terza da quello giudiziario.

definizione dello Stato
Montesquieu (1689-1755)

Questa descrizione, però, non si applica solo allo Stato. Qualunque ordinamento giuridico, infatti, è caratterizzato dalle tre attività suddette. Per fare un esempio, anche un’università può essere definita in questo modo. Anch’essa, infatti, ha organi normativi ed esecutivi, nonché un sistema di sanzioni contro chi infrange le sue regole. Per differenziare lo Stato, allora, dobbiamo guardare a un’altra caratteristica fondamentale di un ordinamento giuridico: il suo fine.

La comunità umana che si dà determinate regole, infatti, lo fa perché ha uno scopo comune che queste devono perseguire. Esso può attenere agli ambiti più svariati: religioso, culturale, sportivo. Ciò che definisce lo Stato, quindi, è proprio questo: esso non persegue una finalità particolare ma deve soddisfare, in teoria, tutti i possibili interessi della comunità che lo ha fondato (il cosiddetto “bene comune”). Donde la dicitura, per l’appunto, di “ordinamento giuridico generale”.

La definizione dello Stato secondo il diritto internazionale

Il diritto internazionale adotta una doppia definizione dello Stato. Esso, infatti, distingue lo Stato-comunità e lo Stato-apparato. Entrambi gli elementi sono molto simili a quelli già visti nel campo giuspubblicistico. Il primo è così presentato:

“una comunità umana stanziata su di una parte della superficie terrestre e sottoposta a leggi che la tengono unita (Conforti)”.

Il secondo è invece:

“l’insieme degli organi che esercitano (…) il potere d’imperio sui singoli associati (ibidem)”.

definizione dello Stato
Vidkun Quisling

Solo a quest’ultimo, e cioè all’apparato di governo, è solitamente attribuita la qualifica di Stato secondo il diritto internazionale. I criteri richiesti per ottenerla sono due: effettività e indipendenza. Il primo vuol dire che l’apparato statale deve esercitare un controllo effettivo sui suoi cittadini per essere riconosciuto tale.

Non sono Stati, quindi, per fare un esempio, i governi in esilio di Paesi occupati. L’indipendenza, invece, richiede che l’autorità non sia in alcun modo dipendente da quella di un altro Stato. Ciò esclude che si possa usare questa parola per definire, ad esempio, le colonie o i governi fantoccio come quello filo-nazista di Vidkun Quisling, che guidò la Norvegia durante la seconda guerra mondiale.

La definizione dello Stato secondo la sociologia

La definizione dello Stato proposta dalla sociologia è molto simile, e si deve al suo grande esponente Max Weber. Secondo quest’ultimo si tratta di un raggruppamento politico, ovvero un gruppo sociale che descrive in questi termini:

“definisce se stesso attraverso la sua occupazione di un dato territorio, ha la nozione della propria continuità del tempo e  (…) nella sua organizzazione è presente la possibilità di minacciare il ricorso alla forza fisica per imporre il rispetto di certe regole della vita in comune”.

Come si vede, anche Weber insiste sulla dicotomia tra comunità dei cittadini e organizzazione di governo. A quest’ultima attribuisce poi “il monopolio della violenza legittima”. Lo Stato, secondo il sociologo, è infatti definito proprio dall’essere l’unica istituzione autorizzata dalla collettività a usare la forza contro i propri membri che non rispettano le regole.

Weber, definizione dello Stato
Max Weber (1864-1920)

Se vogliamo, questa definizione è un po’ più soddisfacente, per così dire, rispetto alle altre. Il diritto pubblico, infatti, considera il potere d’imperio dello Stato come qualcosa di dato. Quello internazionale, invece, addirittura distingue nettamente l’organizzazione governativa dal suo popolo. La sociologia, a sua volta, risponde – o tenta di farlo – anche alla domanda, assai importante, su che cosa legittimi il potere coercitivo dello Stato.

Perché essere sottoposti a un ente che spesso percepiamo come distante? Pensiamo solo alle varie lamentele sul distacco, caratteristico dell’epoca odierna, tra la società e le istituzioni. In questo senso, lo studio può corrispondere a una presa di responsabilità collettiva, poiché nella definizione dello Stato non possiamo non rientrare noi che siamo i suoi cittadini.

Francesco Robustelli

Bibliografia

Caretti, De Siervo, Diritto Costituzionale e Pubblico, ed. Giappichelli, 2014.

Conforti, Diritto Internazionale, X edizione, ed.Editoriale Scientifica, 2017.

Jedlowski, Il mondo in questione, ed.Carocci, 2009.

Fonti media

L’immagine di copertina è ripresa da https://qz.com