Lo sciopero e le sue forme in Italia

Lo sciopero è uno strumento di autotutela dei lavoratori per sostenere le proprie rivendicazioni, quindi non uno strumento di aggressione, bensì di difesa contro le ingerenze dei ”padroni”. Apparentemente può sembrare uno strumento squilibrato, non avendo – il datore di lavoro – mezzi per contrastare il fenomeno.

Chi può esercitare lo sciopero?

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È stato, però, saggiamente osservato che lo sciopero è sì uno strumento squilibrato ma proprio in virtù di questa sua peculiarità è utile per bilanciare lo squilibrio intercorrente tra datore di lavoro (soggetto forte) e lavoratori subordinati (soggetti deboli).

Orbene, ci verrebbe dunque da pensare che qualunque aggregazione di lavoratori subordinati possa azionare tale meccanismo di difesa collettiva, ma ci sono delle eccezioni: ad esempio, in base alla legge 382/1978, ai militari ed agli appartenenti alla polizia giudiziaria è fatto divieto di sciopero.

Inoltre, non solo i lavoratori subordinati possono esercitare questo diritto, ma anche alcuni lavoratori autonomi, si pensi ai piccoli imprenditori.

Brevi cenni storici

Nel 1861, all’unificazione d’Italia, venne esteso a tutto il Paese il codice penale Sardo, il quale sanzionava come reato (art. 386) “tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa”, ciò al fine di evitare entità intermedie tra Stato ed individui, corollario del sogno borghese. La situazione mutò nel 1889 – quando fu approvato un nuovo codice penale, il c.d. Zanardelli. Tale codice non contemplava più lo sciopero come reato, ma lo ricostruiva come illecito civile: in parole povere, i lavoratori potevano astenersi dal lavoro ma dovevano risarcire il danno alla controparte (il datore).

La conquista del potere da parte del fascismo realizzò le aspirazioni corporative dell’ideologia di Mussolini, eliminando il conflitto di classe con il divieto di scioperare nel nome dell’interesse della produzione nazionale. Con la caduta del fascismo e l’introduzione dell’ordine democratico, la Costituzione elevò lo sciopero a diritto, tramite la formula dell’art. 40 – “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” – che però non è mai stato attuato in quanto vi è stata una mancanza nell’emanazione delle auspicate “leggi che lo regolano”, se non per i servizi pubblici essenziali.

Ad oggi, in Italia, l’esercizio di tale diritto è per lo più regolato dalle sentenze della giurisprudenza: per importanza ricordiamo qui la sentenza del 1952 della Cassazione che stabilì che i lavoratori che si astengono dal lavoro non devono risarcire il danno al datore ma perdono la retribuzione della giornata.

Forme di sciopero

Vi sono una pluralità di tipi di esecuzione dello sciopero: alcuni riguardano epoche ormai passate – scioperi a getto selvaggio che bloccavano le catene di montaggio a momenti alternati ed improvvisi – altri si evolvono con il tempo.

Si pensi allo sciopero dello straordinario, con cui i lavoratori si astengono dal lavoro straordinario loro richiesto; o ancora allo sciopero del rendimento, ovvero quando i lavoratori rallentano il ritmo della produzione. Invece, lo sciopero alla rovescia avviene nei casi in cui i lavoratori svolgono mansioni non richieste; lo sciopero bianco, infine, accade quando i lavoratori non lavorano ma al tempo stesso non lasciano l’impresa.

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Di contro, forme estreme di protesta sono: l’occupazione di azienda, il picchettaggio (i lavoratori impediscono di entrare in azienda gli altri lavoratori) ed il boicottaggio con cui i lavoratori fanno propaganda in modo tale da indurre i terzi a non acquistare i prodotti dell’azienda. Infine abbiamo il sabotaggio – che però integra reato secondo l’art. 508, comma 2, del codice penale – che consiste nel danneggiamento dell’azienda o dei suoi strumenti.

Samuele De Giorgio

 

Fonti 

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